Sugli studi gli Uffici hanno perso la misura

Pubblicato il 22 dicembre 2009

La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (…), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.”. Questa la massima che è sostanza della decisione numero 26635/2009 (18 dicembre), dove le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che le risultanze degli studi di settore hanno natura puramente presuntiva, rappresentando un mero indicatore di un possibile comportamento illecito del contribuente. Gravità, precisione e concordanza possono invece derivare dai soli effetti del contraddittorio che per obbligo l’Ufficio deve attivare, pena la nullità dell’accertamento.

Gli studi di settore non sono, insomma, un parametro certo sul quale inoltrare la cartella di accertamento fiscale in base alla presunzione che lo scostamento dai parametri di reddito nasconda l’elusione del dovuto in termini d’imposta. La pronuncia induce l’Amministrazione centrale a raccomandare agli uffici fiscali periferici minor impeto nel considerare “non attendibili” le posizioni fiscali che si scostano dai parametri reddituali. I consulenti del lavoro propongono uno sforzo maggiore, verso la rinuncia ai contenziosi in atto e l’emanazione di un’apposita circolare operativa. Secondo Luigi Magistero, direttore Accertamento delle Entrate, il Fisco segue già da due anni la via ora tracciata dai giudici: “La circolare 5 del indicato ai propri uffici che la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy