L’Abi con la circolare 13/2006 fornisce una propria interpretazione alle disposizioni dell’articolo 36, comma 23, del Dl 223/06, affermando che per accedere alla disciplina transitoria della tassazione Irpef degli incentivi all’esodo, introdotta in sede di conversione in legge del citato decreto, rivelano in generale gli accordi assunti anteriormente al 4 luglio 2006 anche se l’effettiva singola adesione all’incentivo avviene dopo tale data. La circostanza che l’adesione del dipendente avvenga successivamente al 4 luglio 2006 ma facendo peraltro riferimento agli accordi anteriori, è così sufficiente a mantenere la tassazione agevolata al pari cioè di quei dipendenti che hanno usufruito dell’erogazione dell’incentivo in precedenza o che abbiano già aderito prima di tale data.
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