Sugli assegni trasferibili arriva il bollo da 1,5 euro
Pubblicato il 08 marzo 2008
L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18 del 7 marzo 2008, fornisce chiarimenti in merito all’imposta di bollo che dovrà essere applicata a partire dal 30 aprile 2008 su assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari di importo inferiore a 5mila euro da parte del richiedente che volesse evitare la clausola di non trasferibilità. L’imposta, prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio del Dlgs 231/07, è di 1,50 euro. La girata dovrà contenere l’indicazione del codice fiscale del girante pena la nullità. Nella circolare si spiega che tale imposta si aggiunge alle altre disposizioni relative all’applicazione dei bolli sui mezzi di pagamento e sui documenti bancari.