Sugli assegni Inpdap resta il divieto di cumolo con i compensi della Pa

Pubblicato il 29 novembre 2008 La disciplina contenuta nell’articolo 19 del Dl 112/08 (legge n. 133/08) è stata riepilogata dall’Inpdap nella nota operativa n. 45. Dal prossimo mese di gennaio, spiega l’Ente, per effetto della riforma, sparirà il divieto di cumulo tra pensione e reddito di lavoro. Pertanto, chi continuerà a lavorare come dipendente o autonomo non subirà più le riduzioni sui trattamenti di anzianità. Cioè, continueranno a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo contenute nell’articolo 72, comma 2, della legge 388/00. Inoltre, secondo l’Inpdap, i pensionati di anzianità non sono più obbligati a comunicare l’inizio di un’attività lavorativa, ma ne hanno la facoltà per evitare la necessità di effettuare conguagli.
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