Il nuovo tributo c.d. “sugar tax” entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. Ne saranno colpite le bevande analcoliche edulcorate che rientrano nelle voci NC: 2009; 2202 (tra cui acqua minerale e gassata con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti).
Restano esclusi dalla tassa i prodotti che hanno un titolo alcolometrico superiore a 1,2 per cento in volume, perché assoggettati all’accisa sulle bevande alcoliche; altrettanto vale per i prodotti che contengono zuccheri propri.
Le bevande prodotte o condizionate in Italia saranno soggette al tributo all’atto della cessione (anche gratuita) ai consumatori finali o ad aziende commerciali nazionali che le rivendano.
Nel caso appena citato di bevande cedute a consumatori o ditte commerciali, il soggetto passivo è individuabile nel fabbricante, se cede il prodotto già condizionato, o nel soggetto che provvede al condizionamento.
Nella circolare esplicativa ad emanazione di Assonime n. 19 del 30 luglio 2020, una questione riguarda proprio l’individuazione del soggetto passivo dell'imposta, quando la lavorazione sia commissionata a terzi dal proprietario della materia prima. Su essa l’Associazione pone la conclusione che il soggetto passivo debba essere individuato nel committente, considerato che l’esigibilità è collegata alla cessione da parte del fabbricante o del soggetto che provvede al condizionamento del prodotto e non configurandosi una cessione nel rapporto tra l'impresa lavorante e il committente, che è proprietario del prodotto stesso.
La “sugar tax” sarà determinata sulla base degli elementi indicati in dichiarazione mensile (da definire con decreto entro agosto 2020). Il soggetto passivo dell’imposta dovrà presentare la dichiarazione entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Pertanto, considerato che la prima dichiarazione sul tributo sarà di gennaio 2021, la prima scadenza da rispettare sarà il giorno 28 del mese seguente.
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