La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9264/07, si esprime in merito alla sottile demarcazione tra associazione in partecipazione e rapporto lavorativo subordinato. Il parere della Corte rivela che, anche un associato, può essere soggetto a direttive e ad attività di coordinamento organizzativo. Inoltre, riguardo la natura dei compensi, il riferimento alla cointeressenza agli utili dell’impresa anziché ai ricavi dei singoli lavori, non è rilevante per la veridicità del contratto di associazione in partecipazione, così come il riconoscimento di una quota fissa corrisposta all’associato è compatibile con l’associazione stessa. Il riferimento cui è necessario attenersi, secondo , è la volontà delle parti contraenti espressa al momento della conclusione del contratto, cioè al nomen iuris, soprattutto nelle fattispecie nelle quali i caratteri differenziali tra le figure negoziali non sono facilmente tracciabili.
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