Su Iva e case madri il Fisco si “ritira”

Pubblicato il 17 giugno 2006

L’agenzia delle Entrate cambia parere in tema di rapporti fiscali Iva tra casa madre e stabile organizzazione. In particolare, con la risoluzione n. 81/E, il Fisco accetta che le prestazioni di servizi correnti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana o tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono fuori campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto. Questo vale anche nei rapporti con Paesi appartenenti all’Unione europea. Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia ha disposto la revoca delle indicazioni fornite dal ministero delle Finanze con la risoluzione n. 330470 del 20 marzo quella occasione era stato affermato che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione dovevano essere assoggettate ad Iva. Il dietrofront dell’Agenzia era un atto dovuto dopo il definitivo chiarimento sulla questione arrivato dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 23 marzo scorso, causa C-210/04. si è infatti pronunciata per l’irrilevanza del rapporto intersoggettivo e per l’incompatibilità con la normativa comunitaria della prassi nazionale che afferma il contrario.  

Sempre in materia di operazioni fuori campo, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 16 giugno ha ritenuto che l’esenzione dell’Iva prevista dall’articolo 1, punto 15), per le prestazioni di trasporti di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da Onlus, sia applicabile anche alla prestazione consistente nella messa a disposizione dell’ambulanza e del personale senza che, però, si sia reso necessario effettuare alcun trasporto.    

 

Infine, con la risoluzione n. 77, sempre della stessa data, l’Agenzia ha indicato l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di birra dietetica, non contenente glutine. La bevanda in questione non corrisponde alle definizioni di birra in quanto non deriva, almeno in parte, dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto d’orzo/frumento nè può essere considerata estratto di malto. La birra dietetica va, dunque, considerata “altra bevanda fermentata”, classificazione non riconducibile ad alcuna delle voci della tabella A, parti II e III, allegata al Dpr 633/72 e le relative cessioni vanno, quindi, assoggettate ad aliquota Iva ordinaria del 20%. 

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