Studi vecchi confidenza ad hoc

Pubblicato il 04 giugno 2008

Tra le altre delucidazioni rilasciate dalla circolare n. 44/E, che ha illustrato le novità del periodo d’imposta 2007 per gli studi di settore, vi è quella relativa all’intervallo di confidenza ad assetto variabile per gli studi di settore non “evoluti”. L’intervallo di confidenza è dato da quei valori di ricavi che si pongono tra il livello minimo e quello puntuale richiesto dal software Gerico. Ciò vale, per esempio, per i 68 studi di settore oggetto di evoluzione di quest’anno, che se vogliono effettuare l’adeguamento devono considerare il valore puntuale. Per gli altri 138 studi, che non sono stati oggetto di evoluzione, in caso di adeguamento si deve guardare al maggior valore tra quello puntuale senza indicatori e quello minimo compreso degli indicatori. Secondo la circolare 44/E, l’intervallo di confidenza per questi studi è rappresentato: dal ricavo minimo e il valore puntuale stesso aumentato degli indicatori, se quest’ultimo valore risulta superiore a quello puntuale senza indicatori; dal valore minimo senza indicatori e quello puntuale senza indicatori, se quest’ultimo è superiore al primo. Si tratta di una precisazione di tutto rilievo, soprattutto alla luce della precedente circolare n. 5/E/2008 che ha affermato che, in linea di principio, può essere considerato congruo il contribuente che si pone “naturalmente”, cioè senza intervento di adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza.

In relazione ai soggetti “multiattività”, la circolare n. 44/E precisa che questi compilano la sezione prevista nei modelli degli studi solo quando i ricavi delle attività non principali risultano superiori al 20% dei ricavi complessivi. Essendo, cioè, abrogate le vecchie regole non costituisce più causa d’esclusione il fatto che un’attività sia iniziata o cessata in corso d’anno, se i ricavi dell’attività iniziata o cessata risultano superiori al 20% dei ricavi complessivi.

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