L’articolo 2, comma 2-bis, del Dpr 195/99 dispone che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trovano applicazione, per la prima volta, lo studio o le modifiche conseguenti la sua revisione, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi o i compensi derivanti dall’applicazione di Gerico e quelli annotati nelle scritture contabili.
La maggiorazione deve essere pagata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e non è dovuta se l’ammontare dell’adeguamento non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati.
Per i nuovi 56 studi di settore, la maggiorazione non è dovuta in caso di adeguamento. Anche per gli studi sperimentali o monitorati fatti oggetto di evoluzione per il periodo d’imposta 2006, la maggiorazione non è dovuta; negli altri casi invece va pagata.
Le risultanze di Gerico, per chi applica gli studi sperimentali o monitorati, non possono essere utilizzate per l’accertamento da studi, ma, al limite come ausilio rispetto alle metodologie di controllo sui contribuenti o per la selezione delle posizioni da sottoporre a verifica.
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