Studi di settore: online la bozza delle istruzioni ai modelli di comunicazione
Pubblicato il 27 gennaio 2012
È stata pubblicata sul sito delle Entrate la prima
bozza - parte generale, unica per tutti gli studi - delle istruzioni ai modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore da inviare telematicamente in allegato al modello Unico 2012 (barrando la casella “Studi di settore” sulla prima pagina di Unico 2012). I modelli conterranno i dati del periodo d’imposta 2011. Oltre ai soggetti per i quali si applicano gli studi di settore, devono compilare anche:
- i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” che non compilano la parte relativa ai dati contabili (quadro F, se imprese, oppure quadro G, se esercenti arti e professioni);
- i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro fino a 7.500.000 euro;
- i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Nella bozza in oggetto l’elenco degli esclusi:
- i contribuenti che hanno iniziato la loro attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività);
- i contribuenti che presentano un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro ( con alcune specifiche eccezioni che vengono riportate nelle istruzioni di ciascun modello);
- i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
- i contribuenti che effettuano vendite a domicilio;
- i contribuenti che presentano una categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;
- i contribuenti che applicano il regime dei “minimi”;
- i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore.