Il contratto con l'unico cliente e la traccia dei pagamenti escludono il nero. Lo scostamento è giustificato e la fattispecie di omessa dichiarazione di ricavi non sussiste.
A stabilirlo la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 21295 del 29 agosto 2018, accoglie il ricorso di un promotore finanziario monomandatario.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate sulla base degli studi di settore aveva contestato al professionista un reddito molto più alto rispetto a quello dichiarato.
Nell'accogliere il ricorso di un promotore finanziario monomandatario, la Corte ha evidenziato che, in sede di contraddittorio il ricorrente, avendo prodotto in giudizio il contratto con l'unico cliente, un istituto di credito, e la traccia dei pagamenti, aveva avvalorato la circostanza che il concreto svolgimento della sua attività di promotore finanziario monomandatario - caratterizzato da esclusività e retribuito mediante provvigioni liquidate sulla base di una percentuale predeterminata in sede di contratto e in conformità alle risultanze dei registri obbligatori per la categoria, oltre che globalmente attestate dalla certificazione rilasciata a fine esercizio annuale dall'istituto mandante - avrebbe reso impossibile il conseguimento di compensi non dichiarati.
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