Studi di settore, le regole per chi ha più di un’attività

Pubblicato il 07 luglio 2006

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 155 del 6 luglio è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 giugno, che contiene disposizioni per l’applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa oppure una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita. Negli allegati n. 1 e 2 al testo del decreto sono elencati gli studi in vigore dal periodo d’imposta 2005 per i quali si applicano i criteri previsti nel caso di annotazione separata e le note tecniche e metodologiche. Nello specifico, nei confronti dei contribuenti di cui sopra, che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002. Sempre per quanto riguarda i contribuenti indicati nel comma 1 del decreto, che esercitano attività comprese negli studi di settore citati nell'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica (allegato 2) e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi (allegato 3), nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

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