tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n. 228/8/06, depositata il 26 gennaio 2007, interviene in merito alla disposizione della Finanziaria 2007 che stabilisce che l’accertamento da studi di settore può fondarsi sui risultati di Gerico senza che sussistano “gravi incongruenze” tra ricavi dichiarati e ricavi accertabili “a tavolino”, dichiarando che tale disposizione non ha natura procedimentale, non è retroattiva e trova applicazione solo dall’anno di imposta 2007. Nella sentenza viene spiegato che il legislatore con il comma 23, dell’articolo unico, della legge 296/06, ha sì legittimato il Fisco a rettificare ricavi e compensi in base allo scostamento da Gerico, che configura di per sé grave incongruenza, ma non ha sancito espressamente la retroattività della disposizione, che quindi deve essere applicata solo per il futuro.
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