L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 330 del 14 novembre fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei criteri per l’applicazione degli studi di settore nei confronti delle società cooperative. In particolare, l’Agenzia ha specificato che solo le cooperative che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, associati o utenti, sono escluse dall’applicabilità degli studi. Per quanto riguarda, invece, le società cooperative a mutualità prevalente, gli uffici, ai fini dell’applicabilità degli studi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di mutualità, dovranno tener conto delle “situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti”.
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