Dopo l’approvazione degli studi revisionati e la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” (n. 122 del 27 maggio) dei modelli per la comunicazione dei dati, ora mancano solo i prospetti per le annotazioni separate sui quali si concentrano le attese degli operatori interessati. Nel caso di contribuenti “multiattività” o “multipunto”, le bozze dei modelli lasciano ampia libertà al contribuente, al cui giudizio è rimandata l’opzione per l’annotazione separata. A seguito dell’attività di revisione degli studi, per i contribuenti multipunto generalmente è previsto l’obbligo dell’annotazione separata, con la conseguenza che trovano applicazione le regole ordinarie di Gerico. Invece, per i soggetti multiattività, l’obbligo dell’annotazione separata cade solo quando il totale dei ricavi delle attività non prevalenti è superiore al 20% dei ricavi complessivi. Per tutte le attività svolte dal contribuente devono, però, risultare applicabili gli studi di settore. Se tra le attività esercitate sono ancora applicabili i parametri, l’annotazione separata è possibile quando i ricavi delle attività soggette ai parametri sono inferiori al 20% dei ricavi complessivi. In questa situazione il contribuente può utilizzare Gerico in modo facoltativo: in tal caso, nei suoi confronti non può essere attivato né l’accertamento da studi né da parametri.
A meno di venti giorni dal primo appuntamento con Unico 2006, i contribuenti si trovano di fronte al grande dilemma di valutare se è più o meno conveniente allinearsi ai dati degli studi di settore, tenendo conto soprattutto del fatto che questo allineamento può risultare anche molto costoso. Il contribuente non è, comunque, obbligato ad adeguarsi al volume dei ricavi che emerge dagli studi di settore, se riesce a dimostrare che lo strumento non è stato in grado di cogliere il particolare tipo di attività svolta oppure se ci sono state circostanze congiunturali che hanno impedito di realizzare il volume dei ricavi stimato. L’accertamento tramite gli studi di settore è inquadrabile tra gli accertamenti analitici: non è esclusa, dunque, la possibilità in relazione allo stesso periodo d’imposta che l’accertamento sia reiterato magari con un altro metodo di accertamento induttivo.
Sono stati pubblicati in “Gazzetta Ufficiale” i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che stabiliscono le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei modelli di Unico particolare, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 122 del 27 maggio:
- S.O. n. 128 è stato pubblicato il provvedimento del 15 maggio con l’approvazione delle specifiche per trasmettere i quadri IQ dei modelli di dichiarazione Unico 2006-PF, SP, SC, ENC e Unico 2006-AP, ai fini Irap;
- S.O. n. 129 è stato pubblicato il provvedimento che approva le specifiche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico 2006-SC e Consolidato nazionale e mondiale 2006.
- S.O. n. 130 è stato pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Unico 2006-SP ed ENC;
- S.O. n. 131 di ieri, infine, è stato publicato il provvedimento delle Entrate che approva le specifiche per trasmettere i dati di Unico 2006, nella versione per le persone fisiche.
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