Studi di settore 2009: vicina la scadenza dei pagamenti per chi aderisce

Pubblicato il 29 luglio 2009

Nell’impossibilità di predisporre le verifiche fiscali a tutti i contribuenti e soprattutto per una questione di economicità, lo Stato ha creato uno strumento di accertamento, dall’alta valenza probatoria, qual è lo studio di settore. A volte, i contribuenti onesti, ma incapaci di produrre redditi "congrui", si trovano nella impossibilità di giustificare lo scostamento dai redditi normativamente previsti, pena l'adeguamento in dichiarazione. Dai dati resi noti dall’agenzia delle Entrate sulle contestazioni del 2007 e del 2008 emerge che dagli accertamenti da studi di settore deriva una definizione del 60%: cioè sei contribuenti su dieci, accertati attraverso lo studio di settore, davanti ad una contestazione hanno pagato. I dati delle Entrate arrivano a pochi giorni dalla scadenza fissata per coloro che hanno aderito agli studi di settore. Infatti, con il Dpcm del 4 giugno 2009 è stato stabilito che per i contribuenti che applicano gli studi di settore, i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2009 possono essere effettuati entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più. La proroga dei versamenti di Unico 2009 spetta, dunque, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Dunque, resta poco tempo per coloro che devono ancora decidere se allinearsi ai 69 studi di settore elaborati dal Fisco. E’ pur vero, però, che i contribuenti che non aderiscono agli studi non sono da considerarsi automaticamente degli evasori. E’ chiaro, infatti, che gli studi di settore si basano sostanzialmente su presunzioni, in quanto il fatto che un determinato settore produca in media un certo reddito, non vuol dire che lo produca anche il contribuente. Si tratta di una presunzione semplice e l’onere di provare che il contribuente non dichiara il giusto ricade sull’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, nulla impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dagli studi di settore sono soltanto relative e non assolute. Ecco perché – come rilevato anche in molte sentenze della Cassazione – gli studi di settore devono essere considerati come il mezzo per selezionare le posizioni da controllare e da soli non possono essere considerati come uno strumento sufficiente per diventare la base dell’accertamento. Il Fisco non può prescindere dal considerare anche altri fattori: si deve guardare tutta la storia del contribuente e al momento del contradditorio si deve tener conto delle sue ragioni; inoltre, si devono utilizzare gli atri strumenti a disposizione del Fisco, come il redditometro e procedere con l’analisi dei bilanci (nei casi di Spa e srl) e degli accessi diretti.

In vista della prossima scadenza del 5 agosto, i contribuenti sono alle prese con la compilazione dei modelli. Relativamente ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore è da compilare il “quadro X” del modello, in cui sono richieste ulteriori informazioni necessarie per l’adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica. La sezione, infatti consente l’applicazione dei correttivi, previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi. Quest’anno si devono utilizzare gli studi di settore corretti con finalità anticrisi che non possono essere fatti valere anche per gli anni precedenti. Dunque, è possibile indicare una contrazione dei ricavi 2008 rispetto a quelli del 2007 e ciò deve essere riportato in grassetto nel relativo rigo del modello. Nel caso in cui il contribuente indica erroneamente l’importo, non manifestando la contrazione dei ricavi rispetto all’anno precedente, non gli si potrà muovere alcun addebito riguardo all’infedele dichiarazione del modello. L’infedele dichiarazione viene riconosciuta nel caso in cui intenzionalmente il contribuente comunica dati sbagliati per raggiungere comodamente risultati di congruità. Data la particolare situazione attuale, l’errore sui dati dei ricavi 2007 viene considerato un errore “formale”che non nasconde alcun intento dissimulatorio della realtà da parte del contribuente. Di conseguenza, non scatta alcun incremento della sanzione (supersanzione: incremento del 10% della sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamenti) nel caso di condotta infedele oppure di omessa indicazione nell’allegato studi di settore per quanto riguarda le variabili descrittive, cioè riferite ai dati specifici dell’attività dell’impresa.

Roberta Moscioni

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