Studi con prova contraria

Pubblicato il 18 gennaio 2007

In materia di valenza della presunzione di irregolarità per gli scostamenti da Gerico non cambia nulla rispetto al passato. A rassicurare i contribuenti è lo stesso Fisco, che ha ribadito che bastano anche modesti cambiamenti rispetto a Gerico per far scattare l’accertamento. La partita si sposta, dunque, ora alla fase del contenzioso. Le categorie interessate all’accertamento, infatti, tendono a valorizzare l’aspetto della continuità del valore di quest’ultimo rispetto al passato. Con l’avvertenza, però, che secondo le stesse categorie (artigiani, imprenditori e professionisti) gli scostamenti da Gerico non giustificano da soli la possibilità di un accertamento. Su questo punto, tutti concordano che l’ultima parola spetterà, comunque, ai giudici. Il dato fondamentale per i contribuenti è che sui controlli da studi resti sempre aperta la strada del contraddittorio.

Anche dal punto di vista legislativo le cose non hanno subito mutamenti sostanziali rispetto a prima. Per il Governo la nuova disposizione della Finanziaria 2007, che stabilisce che l’accertamento basato sugli studi di settore è legittimo per il solo fatto che il contribuente risulti non congruo rispetto ai risultati di Gerico, non modifica l’assetto legislativo precedente. La nuova norma - così come sancita nel comma 23 dell’articolo unico della Legge 296/06 - vuole solo ribadire la valenza probatoria degli studi in sede di accertamento. Questi in effetti sono gli aspetti più significativi della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00555, con la quale era stato chiesto di chiarire se la nuova norma si propone di legittimare l’accertamento per il solo scostamento da Gerico e se la disposizione si riferisce non solo agli accertamenti sul periodo d’imposta 2007 ma anche a quelli precedenti.

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