I contribuenti soggetti agli studi di settore e con dichiarazione da presentare il 31 ottobre, se han fatto l’adeguamento entro la stessa data, non hanno corrisposto la maggiorazione dello 0,40%, pagata invece da chi s’è adeguato dal 20 giugno al 20 luglio. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo puntuale di riferimento risultante dagli studi, devono versare la maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; con studi approvati la prima volta; al primo anno di applicazione dello studio revisionato. Il 3% si calcola sull’intero ammontare dello scostamento, se superiore al detto limite del 10%. Non è effettuabile il pagamento a rate.
I contribuenti di Unico 2006 che si sono adeguati agli studi per il periodo d’imposta 2005, entro il 31 ottobre 2006, per il pagamento delle maggiori somme dovute hanno utilizzato i nuovi codici tributo (di cui alle risoluzioni 104 e 108 del settembre 2006). Ma gli stessi contribuenti non sanno se per versare la differenza in più rispetto a quanto già corrisposto come prima rata d’acconto debbano usare i codici già esistenti o nuovi codici.
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