L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 6 luglio scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti sugli studi di settore, relativi agli indicatori di normalità, agli accertamenti, alla maggiorazione del 3% e ai termini di pagamento. L’ Agenzia ha chiarito che, per gli studi ai quali si applicano gli indicatori di normalità economica, il contribuente è considerato congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono pari o superiori al maggiore dei valori di riferimento e l’Ufficio, in questi casi non potrà effettuare accertamenti usando i maggiori valori relativi al ricavo o compenso puntuale di riferimento che emergono dall’applicazione degli indicatori di normalità. Un altro chiarimento riguarda gli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui, che potranno essere effettuati se l’ammontare delle attività non dichiarate è superiore al 40% dell’ammontare di quelle dichiarate o se supera in valore assoluto 50mila euro. Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, solo per il periodo di imposta 2006, la maggiorazione del 3% si applicherà solo a soggetti per i quali la stima dei maggiori ricavi o compensi non sia influenzata dagli indicatori di normalità. Infine, l’Agenzia ha stabilito che i termini di pagamento delle somme dovute dai contribuenti che esercitano un’attività interessata dagli studi di settore sono il 9 luglio, senza maggiorazioni e l’8 agosto, con lo 0,4% in più.
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