Studi a difesa anticipata

Pubblicato il 23 giugno 2009 Nonostante le modifiche apportate da giugno 2008, che hanno stravolto lo strumento degli studi di settore, questi si rivelano ancora una volta un mezzo “rigido” e non in grado di cogliere le specificità, anche territoriali, che caratterizzano ogni singolo contribuente. La crisi economica e la caduta della redditività delle imprese hanno, poi, contribuito ad evidenziarne i limiti, cui Governo e Amministrazione finanziaria hanno tentato di porre rimedio prevedendo correttivi specifici. L'esperienza è bastata per far capire che gli studi di settore, da anni utilizzati come strumento di lotta all’evasione, da soli non sono sufficienti, dal momento che rappresentano una presunzione semplice che necessita, per essere impiegata utilmente in fase di accertamento, di ulteriori elementi. Per tali ragioni si è dato rilievo agli indici di capacità di spesa e alla loro abilità di individuare meglio dello studio situazioni di anomalia. Di qui, l’impressione generalizzata secondo cui gli studi di settore, da soli, sono “fisiologicamente” incapaci di individuare correttamente la capacità contributiva. A tal proposito, si ritiene che affinché uno studio di settore sia in grado di “fotografare” correttamente l’ammontare dei ricavi o dei compensi riferibili al contribuente è necessario, da un lato, prendere in considerazione dati significativi e, dall’altro, considerare lo sforzo delle parti (agenzia delle Entrate e contribuente) di adattare il più possibile una situazione generica ad una circostanza specifica. Perciò non deve stupire il fatto che, molte volte, i risultati ottenuti possano non cogliere l’effettività dell’attività svolta in concreto. In ogni caso, però, può risultare utile dialogare con l’Amministrazione finanziaria per segnalare le eventuali anomalie riscontrate. E' un dialogo che può essere instaurato preventivamente o successivamente a eventuali controlli azionati dal Fisco. In fase preventiva, il contribuente può intervenire durante la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi, inserendo nel quadro delle annotazioni libere eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate nell’applicazione del software. Ciò accade soprattutto se lo studio non ha riconosciuto, in tutto o in parte, i correttivi predisposti per tener conto dell’impatto della crisi economica. Altro caso in cui la segnalazione descrittiva appare consigliabile è quello in cui ricorrono situazioni di marginalità economica o casi di svolgimento dell’attività in situazioni “non normali”, fino ai casi in cui i contribuenti lavorano “a provvigione” prestabilita di ammontare inferiore a quella ipotizzata dal software. I primi di luglio (il 7 è atteso il primo vertice con la commissione di esperti) sarà presentato il primo studio di settore regionalizzato, quello riguardante l’edilizia. Sarà il primo strumento ad avere modelli organizzativi e funzioni di regressione costruiti in modo diverso per ogni Regione. In tal caso, i controlli, più che in passato, dovranno concentrarsi su soggetti che presentano scostamenti dai risultati di Gerico significativi rispetto alle dimensioni dell’attività del contribuente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy