Con la nuova misura di “blocco” contenuta nella legge n. 123 del 3 agosto 2007 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 185/2007), le imprese che ricorrono al lavoro sommerso o che impiegano abitualmente i propri dipendenti oltre gli orari e i tempi consentiti, a partire dal 25 agosto 2007 rischieranno una sospensione dell’intera attività. Sono tre le fattispecie che potranno far decidere gli ispettori del lavoro per il provvedimento di sospensione: l’impiego di personale non formalizzato in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati dall’azienda; l’impiego del proprio personale, in maniera reiterata, oltre i tempi di lavoro consentiti, e non facendogli godere dei dovuti riposi giornalieri o di quello settimanale; la grave e reiterata violazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Non sono previsti i tempi per la revoca della sospensione da parte dell’ispettore. Essi possono dipendere da quelli dei controlli, che devono dare un esito certo e non sommario. L’ispettore revoca il provvedimento se verifica: la regolarizzazione del lavoratore trovato in nero; il ripristino delle regolari condizioni di lavoro su tempi e riposi; il ripristino delle regolari condizioni su salute e sicurezza; il pagamento della sanzione aggiuntiva.
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