Con la conversione in legge del Dl 93/08, avvenuta con la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 26 luglio scorso della Legge n. 126/2008, sono state confermate le misure proposte per incentivare la produttività delle imprese e salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Tra le misure disposte dalla nuova norma vi è quella relativa alla detassazione degli straordinari. Per il secondo semestre dell'anno in corso, in via sperimentale, al fine di incrementare la produttività del lavoro, è prevista una parziale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività dei dipendenti del settore privato con un reddito non superiore a 30 mila euro. In particolare, lo straordinario sarà tassato applicando un'imposta sostitutiva, Irpef e addizionali, del 10% entro i 3mila euro lordi. Gli straordinari che rientrano nell’elenco di quelli agevolati devono essere eseguiti nel periodo 1° luglio – 31 dicembre e pagati entro il 12 gennaio 2009, secondo il principio generale di cassa allargata. La circolare congiunta Entrate - ministero del Lavoro n. 49/2008 ha precisato che il limite deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10%. Sull'argomento si è acceso un dibattito che ha ad oggetto proprio il calcolo del limite di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva. In attesa di chiarimenti ufficiali le ipotesi per determinare il limite di reddito di 3mila euro sono due:
- rilevare la retribuzione lorda corrispondente alle voci che concorrono a formare l’imponibile sottraendo la contribuzione obbligatoria a carico del lavoratore;
- contabilizzare la retribuzione lorda corrispondente alle voci retributive mantenendo deducibile dall’imponibile Irpef (articolo 51 del Tuir) i corrispondenti contributi obbligatori.
Nell’articolo si propende per la seconda ipotesi che sembra trovare riscontro sia nella citata circolare 49/E/2008, dove si legge “al lordo dell’imposta sostitutiva”, che nel testo legislativo, che si riferisce a “euro 3mila lordi”.
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