In attesa di emettere una circolare che illustri i contenuti del Dl n. 93/07 in materia di lavoro e Fisco, ieri, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 287/E, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 2 del citato decreto legge n. 93/2008. All’articolo 2 si legge, infatti, che è prevista per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nell’anno 2007 - in via sperimentale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 - l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate a livello aziendale per straordinario e premi di risultato non superiori a 3mila euro. La sostitutiva, pari al 10%, è applicata dal sostituto d’imposta solo per il settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Al fine di consentire il versamento della suddetta imposta, tramite modello F24, l’Agenzia ha istituito cinque nuovi codici tributo. Il codice che dovrà essere utilizzato dalla generalità delle aziende è il “1053”, denominato “Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”. Gli altri quattro codici sono stati designati per gestire le Regioni a statuto speciale. Essi sono i codici: “1604” (Regione Sicilia); “1904” (Regione Sardegna); “1905” (Regione Val da Aosta). Se l’imposta sostitutiva riguarda i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente maturati fuori dalle suddette Regioni, ma versata in queste ultime, si applica il codice tributo “1305”. I nuovi codici tributo diverranno operativi a partire dal prossimo 15 luglio.
Con risoluzione n. 286/E dell’8 luglio 2008, invece, l’Amministrazione finanziaria sostituisce il codice 900T, che era stato istituito con il precedente documento di prassi n. 263/E del 25 giugno, per il pagamento delle spese per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Covip e che sono previste per violazioni alla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il nuovo codice tributo è il “9C5T”.
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