Con sentenza n. 1691 del 23 gennaio 2009, la Corte di cassazione ha previsto un aumento di responsabilità per i comuni in materia di sicurezza stradale. Così, secondo i giudici di legittimità, “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”. In particolare, nella vicenda esaminata, il Collegio ha accolto il ricorso avanzato da un motociclista al fine di ottenere, nei confronti del Comune di Roma, il risarcimento dei danni subiti per essere caduto su una macchia d'olio presente sul manto stradale. Questo tipo di risarcimento - continuano i giudici – spetta anche ai grandi comuni (come il Comune di Roma) che, anche se suddividono il territorio in zone di controllo e appaltano a una ditta la manutenzione esterna, sono comunque responsabili per gli incidenti in cui sono incorsi i cittadini per via del cattivo stato delle strade.
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