Strada spianata alle nuove regole per gli appalti

Pubblicato il 18 agosto 2006

La manovra d’estate ha introdotto – articolo 35, commi 5 e seguenti - una novità riguardo ai rapporti Iva tra costruttore e imprese terze che effettuano lavorazioni per conto del costruttore. Il comma 6 dell’articolo 35 prevede il nuovo meccanismo del reverse charge (“inversione contabile”), relativo al settore edile – che stabilisce che il versamento dell’Iva non venga più eseguito dal subappaltatore ma direttamente dall’appaltatore, tenuto al pagamento ma anche al versamento dell’imposta - il quale sarà applicato alle prestazioni effettuate dopo la data di autorizzazione da parte degli organismi comunitari resa in base all’articolo 27 della sesta direttiva Iva 77/388/Cee. Senonché, le nuove regole Ue (direttiva 2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto, che modifica proprio la sesta direttiva) appaiono compatibili, sul piano della disciplina sostanziale, con le regole introdotte dal Dl 223, per cui potrebbe essere prossimo l’avvio d’operatività delle nuove norme interne previste da tali ultime disposizioni.  Da quel momento, le prestazioni rese dal subappaltatore dovranno quindi essere fatturate senza addebito d’imposta, mentre sarà cura dell’appaltatore o del costruttore (cui viene attribuita la qualità di debitori d'imposta) integrare le fatture con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Resta a carico dell'appaltatore anche l’obbligo d’annotazione delle fatture sul registro degli acquisti e sul registro delle fatture emesse.

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