Dal momento che la normativa non contiene alcuna disposizione circa la rappresentanza, l’amministrazione e la composizione soggettiva dell’organo amministrativo della StP, il Cndcec ritiene sia consentito nominare un socio non professionista come legale rappresentante/amministratore della Società.
Con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2019, il Cndcec spiega che, essendo silente la legge n. 183 del 12 novembre 2011, le regole da seguire sono quelle dettate dalla disciplina del tipo societario prescelto in sede di costituzione.
Di più. In difetto di limitazioni legali e compatibilmente con la disciplina del tipo societario prescelto in sede di costituzione della StP, l’amministrazione può essere affidata anche a non soci, nel rispetto del DM 8 febbraio 2016.
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