E' possibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo una Stp costituita in forma di Srls (società a responsabilità limitata semplificata), fermo restando gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che contraddistingue la semplificata.
Anche nella circolare Cndcec n. 32/IR/2013 era stato chiarito che le società tra professionisti possono essere costituite anche come società di capitali e può essere utilizzata la nuova forma societaria della srl semplificata - art. 2463-bis c.c. – “con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue”.
Lo chiarisce il Cndcec, con il Pronto ordini n. 262 del 14 marzo 2016: "per quanto concerne la s.r.l.s. deve ritenersi, infatti, che la inderogabilità delle clausole del modello standard....deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile”.
Nel PO è ricordato l'intervento sul tema della FNC, con il documento “Società a responsabilità limitata semplificata” del febbraio 2016.
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