Stp, per il Cndcec la revisione legale è esclusa

Pubblicato il 29 gennaio 2015 Oggetto del Pronto Ordini 287/2014, pubblicato sul sito del Cndcec il 27 gennaio 2015, è la possibilità di costituzione di una società tra professionisti, ex L 183/2011 come attuato dal decreto del Ministero della Giustizia 34/2013, tra dottori commercialisti ed esperti contabili e revisori legali.

Si spiega che la revisione legale è esclusa dall’ambito di applicazione della L. 183/2011, poiché non costituisce un’autonoma professione regolamentata in Ordini o collegi, mentre le società di revisione devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del DLgs. 39/2010 e vengono espressamente fatte salve dall’art. 10 comma 9.

Pertanto, la società in argomento può essere inclusa nell’oggetto sociale della STP e potrà essere svolta dai soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano anche iscritti nel Registro dei revisori legali.

Invece, non potrà essere costituita una società tra professionisti c.d. multidisciplinari tra soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali e i soci revisori legali non potranno assumere la qualifica di soci professionisti, ma potranno avere il ruolo solo di soci di capitale o di soci per prestazioni tecniche.
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