La risoluzione agenziale n. 21, dell'1 febbraio 2006, ha frenato i concessionari della riscossione sulle operazioni di scorporo del ramo d'azienda che gestisce la riscossione dei tributi locali, poiché gli scorpori (per le cui operazioni, certo, non occorre l'autorizzazione prevista per quelle straordinarie dei concessionari da parte delle Entrate) vanno effettuati nell'ambito delle trattative per la cessione delle quote a Riscossione Spa. L'acquisto della società concessionaria da parte di Riscossione Spa e la possibilità per questa di cedere ad un soggetto terzo il proprio ramo d'azienda riguardante la fiscalità locale è, infatti, per legge (Dl 203/2005) è una connessione inscindibile.
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