Il datore di lavoro è svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido solo qualora sia assolutamente impossibile un collocamento non pregiudizievole per il soggetto, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti o qualora l'invalido, in ragione della sua minorazione, non sia collocabile in alcun settore dell'azienda. E' quanto si legge nella sentenza di Cassazione n. 29009 del 10 dicembre 2008.
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