La corte di Cassazione, Sezione tributaria, afferma (sentenza 6780 del 20 marzo 2009) che alle norme che prevedono sanzioni d’inammissibilità per gli atti del processo va data interpretazione restrittiva. Perciò, non è inammissibile l’appello notificato alla controparte via posta o consegna diretta, senza che l’appellante abbia attestato che il ricorso è conforme rispetto a quello depositato presso la segreteria della Ctr. Conta non già la difformità formale bensì l’effettiva difformità sostanziale, che è l’appellato a dover eccepire.
Nel processo tributario, la notifica del ricorso avvia il contraddittorio, ma non ancora il giudizio del giudice competente. Che viene attivato dalla costituzione della parte ricorrente (nelle forme e termini indicati dall’articolo 22 del Dlgs n. 546/92). E da quel momento il processo proseguirà sino alla sua conclusione per iniziativa d’ufficio.
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