Stop al “massimale” con contributi ante-1996

Pubblicato il 19 marzo 2009 I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 che acquistano, dietro domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente. Lo precisa l’Inps, con la circolare n. 42 del 17 marzo 2009. Nel documento di prassi si legge che, a partire dalla data indicata, la contribuzione pensionistica va calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, senza applicare massimale contributivo. Il lavoratore che si trovi in questa situazione deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi

09/01/2025

Cuneo fiscale 2025: cosa cambia

09/01/2025

CCNL Turismo Federturismo - Ipotesi di rinnovo del 21/12/2024

09/01/2025

Turismo Federturismo. Rinnovo

09/01/2025

Progetto “INPS in rete per l’inclusione”

09/01/2025

Redditi illeciti imputabili all'anno in cui se ne acquisisce la disponibilità

09/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy