Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 27310 del 17 novembre 2008, hanno accolto, con rinvio, il ricorso di un cittadino iracheno, di etnia curda, contro la decisione con cui la Corte d'appello di Firenze gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente aveva chiesto asilo poiché, essendo sciita e appartenente a un gruppo di oppositori di Saddam Hussain, era stato oggetto, insieme alla sua famiglia, di varie persecuzioni. Secondo i giudici di appello, tuttavia, la persecuzione dei curdi non era sufficiente per accordare l'asilo, trattandosi di una repressione generalizzata nei confronti di migliaia di cittadini. Di diverso avviso le Sezioni unite della Cassazione, secondo cui le autorità italiane non possono negare l'asilo a chi appartiene a un credo religioso o a un'etnia perseguitata nel paese d'origine ma devono, per contro, attivarsi nel raccogliere tutte le informazioni utili sulla situazione particolare dello straniero e della sua appartenenza a gruppi antigovernativi. La causa sarà ora riesaminata da altra sezione della Corte d'appello.
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