Start up, l’affitto dell’azienda non ostacola l’iscrizione

Pubblicato il 10 settembre 2015

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere n. prot. 155183 del 3 settembre 2015, risponde ad un quesito sul requisito soggettivo della Start up innovativa, che implica che non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. La domanda è se l’affitto di ramo d’azienda, non espressamente indicato dalla normativa, determini la decadenza del requisito in argomento.

Il Ministero spiega che, sebbene la volontà insita nella disposizione del legislatore dell'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, è quella di evitare che si creino delle start up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start up stessa, l’affitto dell’azienda o di un suo ramo, tuttavia, non rientra tra i requisiti espressi che ostano alla registrazione come start up.

Se da un punto di vista generale l’art. 2556 del Codice civile accomuna le due fattispecie (cessione ed affitto) in unica norma, in realtà opera tale confusione solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti.

Sotto il profilo sostanziale, l’art. 2562 del Codice civile, rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda e non a quella generale della cessione d’azienda (o suo ramo) stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell’affitto), e l’obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti.

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