L'articolo 3, comma 4, del Dlgs 286/1998, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano annualmente definite - entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto - le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze stagionali. La neonata legge-sviluppo (n. 80 del 2005) rende, oggi, possibili tali assunzioni temporanee degli immigrati stagionali, correlate alle richieste, anche oltre i 50mila extracomunitari impiegati nel corso dell'anno 2004. Essa permette, infatti, di superare la quota massima di ingressi di manodopera straniera in Italia se il Governo, in virtù delle richieste operate dalle aziende, lo ritiene opportuno. La nuova norma riguarda, per ora, i soli settori del turismo e dell'agricoltura.
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