Il Tribunale di Milano – sentenza 10 aprile 2007 – si pronuncia sulla validità di un contratto di somministrazione a termine: esso costituisce una deroga ai principi affermati dal nostro ordinamento, poiché, sebbene durante la durata della somministrazione i lavoratori svolgano l’attività sotto la direzione e nell’interesse dell’utilizzatore, il formale datore viene considerato somministratore.
Il rapporto di lavoro soggiace ai medesimi principi in tema di contratti a termine che impongono al datore, a monte, di specificare e, a valle, di dimostrare le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive a fronte delle quali s’è determinato ad assumere a termine.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".