n. 13, del 7 agosto scorso, sugli obblighi assicurativi introdotti dal Dm 15 marzo 2005 e operativi dal 22 aprile 2005, stabilisce che gli istruttori, i direttori tecnici, i massaggiatori e coloro che operano in via professionale per enti sportivi dilettantistici non sono tenuti a iscriversi alla suddetta Cassa e a versare i contributi. In altri termini, chi percepisce compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi qualificati come redditi diversi in base all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir, non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. A tale proposito è rilevante che gli importi in questione siano erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire e da qualunque organismo con finalità sportive dilettantistiche iscritto al Coni e, soprattutto, che essi siano riconducibili alla categoria fiscale dei redditi diversi.
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