L'agenzia delle Entrate - risoluzione n. 88 dell'11 luglio 2005 - sostiene che gli enti pubblici e gli enti non commerciali sono tenuti ad assoggettare all'Iva le sponsorizzazioni effettuate verso altri soggetti, che costituiscono una forma atipica di pubblicità commerciale che, ex articolo 4, comma 5, del Dpr n. 633/72, va considerata attività commerciale anche se esercitata da enti pubblici. La sponsorizzazione va, pertanto, assoggettata al tributo con aliquota del 20%.
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