Spiraglio per le società estere

Pubblicato il 18 agosto 2006

L’articolo 73, comma 5-bis del Tuir (introdotto dall’articolo 35, comma 13, del Dl 233/06) consente al Fisco di presumere, “salvo prova contraria”, l’esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono “direttamente” partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, quando, alternativamente:

- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- sono amministrati da un consiglio d’amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

In tal modo, resta confermato che l’inversione dell’onere della prova riguardo la sede dell’amministrazione delle società estere può operare solo quando il Fisco dimostri che il loro controllo su una società residente in Italia è diretto.

Tuttavia, precisa la circolare 28/E del 2006, “la norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. La presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell’anello immediatamente superiore della catena societaria; quest’ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia”.

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