Pubblicato il 02 giugno 2005
Il parere n. 12/2005 del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive conferma che le spese sostenute per l'attività promozionale diretta agli acquirenti effettivi sono totalmente deducibili dal reddito d'impresa, senza che rilevi la qualificazione tra le spese di pubblicità o tra quelle di rappresentanza poiché queste spese riguardano la produzione di ricavi, dunque possono essere interamente dedotte.
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