Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con parere 3 del 19 gennaio 2005, afferma che le spese che riguardano viaggi, pasti ed alloggio dei propri clienti, quando sostenute dall’impresa per mantenere o, addirittura, aumentare i volumi delle vendite, rappresentano spese di propaganda che riguardano l’esercizio dell’attività di impresa, deducibili ex articolo 108, comma 2, del Tuir.
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