Il Comitato per l’applicazione delle norme antielusive, con il parere n. 3 del 7 marzo 2006, afferma che sono deducibili i costi per le operazioni intraprese con una società residente in un paese a fiscalità agevolata se sussiste il requisito dell’effettivo interesse economico dimostrato con la documentazione prodotta. Ma all’Amministrazione finanziaria rimane la facoltà di richiedere in un secondo momento al contribuente la prova della concreta esecuzione delle operazioni e la possibilità di verificare se i costi sostenuti sono stati indicati separatamente nella dichiarazione. Nell’articolo viene esaminato il caso da cui muove il parere, che riguarda una società che ha chiesto di essere sollevata dall'onere della prova in sede di accertamento riguardo ad operazioni intercorse con una società in Svizzera, paese a regime fiscale privilegiato.
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