Spese mediche, stop al 36-bis

Pubblicato il 10 luglio 2006

Con sentenza 14021, del 16 giugno 2006, decide su una cartella esattoriale relativa al 1998, con cui il Fisco iscriveva a ruolo, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, maggiore Irpef dovuta per il parziale disconoscimento di somme relative a spese mediche sostenute per cure sanitarie occorse alla figlia fiscalmente a carico del contribuente. L’articolo 36-bis, anche nella formulazione vigente ratione temporis, dà diritto all’Amministrazione finanziaria di avvalersi di procedure automatizzate per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, potendo ridurre deduzioni e detrazioni indicate in misura superiore ai limiti fissati dalla legge. Tuttavia, questa regola ha carattere eccezionale e non permette applicazioni estensive o diverse rispetto alle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Nel caso specifico, il Fisco non avrebbe potuto, con la sola procedura di cui al 36-bis, escludere una deduzione per la supposta mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma avrebbe dovuto operare secondo la procedura ordinaria dell’avviso d’accertamento (che il 36-bis consente di non emettere), con cui è possibile svolgere un’attività di interpretazione e corretta applicazione di norme tributarie.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy