Spese indicate nel precetto emendabili dal giudice

Pubblicato il 18 novembre 2014 L'atto di precetto ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esse relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo le stesse un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.

In ogni caso, il giudice di merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali indicata nel precetto, è legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purché motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 24367 del 17 novembre 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Progetti utili alla collettività: tutela Inail

28/02/2025

Autonomi in regime forfetario: in scadenza la domanda di riduzione contributiva

28/02/2025

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2025 per premi Inail

28/02/2025

Abuso del diritto: quando è legittimo il risparmio fiscale

28/02/2025

Pensione Quota 100 e incumulabilità: la parola alla Corte costituzionale

28/02/2025

Polizze catastrofali obbligatorie, adeguamento delle imprese entro il 31 marzo 2025

28/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy