Il Tribunale di Catania, con sentenza dello scorso 4 dicembre, ha precisato che il genitore non affidatario può essere esonerato dalle spese straordinarie solo se ciò sia espressamente previsto nella pronuncia giudiziale. Nel caso, però, in cui il giudice non si sia espresso su tale punto, questo tipo di spese viene ripartito tra i genitori nella misura del 50%, aggiungendosi al contributo esborsato per le spese ordinarie. Il giudice catanese spiega, altresì, che le uscite a carattere eccezionale, definite come “straordinarie semplici”, sono rimborsabili anche se assunte su iniziativa del solo genitore affidatario.
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