Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è spesso intervenuto sulla qualificazione tra le spese di pubblicità e le spese di rappresentanza dei costi sostenuti dalle imprese per promuovere i propri prodotti e/o la propria attività. In relazione alla deducibilità di tali costi, la differenza è rilevante: integrale è la deducibilità per le spese di pubblicità, limitata ad 1/3 della spesa sostenuta è la deducibilità per le spese di rappresentanza.
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