Un provvedimento delle Entrate con data 2 ottobre - conseguenza delle modifiche alle regole sull’anagrafe tributaria del Dpr 605/73, apportate dalla legge numero 311/2004 (Finanziaria per il 2005) e pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” 248 di ieri - detta le modalità e i termini per la trasmissione telematica dei dati da comunicare all’anagrafe tributaria. Le comunicazioni relative a bonifici bancari per lo sconto Irpef del 41 o del 36 per cento per ristrutturazioni edilizie, contratti di appalto, licenze rilasciate dagli uffici pubblici, dati dei contratti di mutuo, contratti di luce/acqua/gas, vanno fatte esclusivamente on-line.
Gli obbligati – articolo 2 – sono tenuti (avvalendosi, se intendono, degli intermediari abilitati) all’impiego del servizio telematico Entratel o del servizio Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali.
Entro il 28 febbraio 2007 occorre siano comunicati i dati relativi al 2005; non oltre il 30 aprile di ogni anno devono, invece, essere inviate le comunicazioni dei dati relativi all’anno precedente (articolo 7 del testo).
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