Spazio al riallineamento anche sul bene singolo
Pubblicato il 20 agosto 2008
Il decreto del ministero dell’Economia 25 luglio 2008 precisa che corrispondendo l’imposta sostitutiva dal 12 al 16% sarà possibile riallineare le differenze di valore riferite al trasferimento anche solo di un bene e non necessariamente di un’azienda, ove siano eseguite operazioni di scissione o fusione. Afferma poi che le regole sull’imposta sostitutiva si appplicano “sulle differenze tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazione di fusione e di scissione”. La norma è perciò dedicata ai beni, non complessivamente all’azienda ricevuta. Ma ciò che essa dispone non permette anche di superare il dubbio sulla necessità di eseguire il riallineamento per ottenere il riconoscimento dei maggiori valori ai fini Irap.