L’Inps, con la circolare n. 124 del 10 novembre 2006, recepisce tre sentenze della Corte di cassazione, nn. 2041, 2042 e 2043 del 31 gennaio cui viene stabilito che ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge 297/1982, nella rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968, ci si deve riferire all’indice Istat del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione. Questo in virtù della tabella C, allegata al Dpr 468/68 – sostituita dalla tabella E secondo la legge 537/1981 – che indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne deriva che le pensioni, comprese le supplementari, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché quelle a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, se comprendono periodi da lavoro dipendente anteriori al 1° maggio 1968 utili per il calcolo della pensione devono essere calcolate secondo il nuovo criterio; mentre, le pensioni già liquidate secondo la circolare Inps n. 60083 del 1983 devono essere ricalcolate su richiesta dell’interessato.
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