Spa, nella seconda convocazione contano le azioni dei soci

Pubblicato il 04 novembre 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23540 del 16 ottobre 2013, stabilisce che per le società per azioni, nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, il calcolo della maggioranza assoluta per deliberare deve essere fatto solo sulle azioni rappresentate dai soci. Non contano le azioni proprie di cui la società è titolare.

Il giudizio della Corte riguarda l'articolo 2357-ter del codice civile, prima che fosse interessato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 224/2010. Secondo la Corte le azioni proprie della società valgono per il calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi nel caso esclusivo in cui si configurino quali quote del capitale sociale, mentre la maggioranza è stabilita in base alle sole azioni portare dai soci partecipanti all'assemblea.

Nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione la maggioranza assoluta con la quale si delibera è calcolata sui soci che intervengono all'assemblea. Sono i soci, con le loro azioni, a partecipare alle assemblee e non le azioni proprie delle società ad essere presenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy